venerdì 20 gennaio 2017

Vendita con condizione sospensiva

Quando ci si appresta a vendere un’opera antica vincolata, occorre presentare, alla Sovraintendenza del luogo in cui si trova il bene, una denuncia di trasferimento entro sessanta giorni dalla firma del contratto di compravendita.

È bene conservare la ricevuta attestante la data di ricevimento della dichiarazione (numero di protocollo, nel caso in cui la denuncia sia presentata a mano, o avviso di ricevimento, in caso di invio tramite raccomandata a/r). Da tale momento decorrono, infatti, sessanta giorni entro i quali l’amministrazione può decidere di acquistare in via di prelazione il bene.

La denuncia deve contenere i dati che identificano le parti e la sottoscrizione delle medesime, l’indicazione del luogo dove si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento (è importante, a questo proposito, indicare il prezzo pattuito per la vendita), l’indicazione del domicilio in Italia (ai fini di eventuali comunicazioni).

Il contratto non può essere portato a conclusione fino a che
non siano trascorsi sessanta giorni. Questo significa che il dipinto deve rimanere, in pendenza di tale termine, presso l’originario proprietario. Soltanto nel caso in cui non sia ricevuto l’avviso della volontà di acquistare il bene in via di prelazione, il proprietario può trasferire il quadro e ricevere il denaro, secondo le modalità contrattualmente stabilite.


La vendita di un’opera d’arte antica può essere vincolata alla prelazione dello Stato: Ecco una breve guida agli adempimenti amministrativi

Sapevi che la pubblica amministrazione ha un diritto di prelazione sulla vendita di opere d’arte come un’anfora , una statua, una moneta artistica o un dipinto antico? Sussiste infatti l'obbligo di legge per il privato di denunciare sempre, alla Sovrintendenza, il trasferimento di proprietà.

Possedere un dipinto, o un altro bene mobile, incluso (“notificato”) dallo Stato nel novero dei beni di notevole interesse storico-artistico è assoggettato, perciò, al regime dei beni culturali e comporta, per il privato, una serie di accorgimenti da rispettare, tra cui l’obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà del bene alla Soprintendenza, in caso di vendita a un terzo.

Esistono rilevanti sanzioni penali in caso di mancato rispetto delle norme vigenti in materia.

Il proprietario del bene, deve quindi conoscere e osservare le norme di riferimento in materia racchiuse nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e informarsi bene sugli obblighi previsti, prima di procedere alla vendita di un’opera d’arte vincolata.

Il Ministero dei Beni culturali

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio annovera, tra i beni culturali, le cose mobili o immobili, appartenenti a soggetti privati, che presentino rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, attestato dalla dichiarazione dell’interesse culturale della Soprintendenza.

La verifica dell’interesse culturale è effettuata su opere che risalgano a oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente.

Il vincolo sulle Opere o sui Beni
Allo scopo di individuare quei beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono, per le loro caratteristiche, un valore per l’intera collettività nazionale, è stata istituita la norma sull’apposizione automatica del Vincolo.

Il proprietario di un’opera vincolata, diviene quindi Custode della medesima, ed è tenuto al rispetto di particolari accorgimenti per la conservazione del bene (che, ovviamente, non può essere distrutto, deteriorato, danneggiato.

Anche lo spostamento del bene è, soggetto ad autorizzazione da parte del Soprintendente (attraverso denuncia di trasferimento delle opere per cambio di residenza del proprietario).

Obblighi in caso di vendita

Chi vende o aliena il bene, è tenuto per legge a informarne la pubblica amministrazione.

La denuncia va presentata alla Sovrintendenza del luogo in cui il bene è situato entro trenta giorni dalla vendita del quadro, e deve contenere i dati indicati dalla legge.

La denuncia priva di indicazioni o che presenti indicazioni incomplete o imprecise si considera come non inoltrata.

Il proprietario che ometta di presentare la denuncia, entro il termine di trenta giorni dalla compravendita, rischia la pena della reclusione fino a un anno e la multa da euro 549,50 a euro 77.469,00.

La denuncia ha lo scopo di consentire alla Pubblica Amministrazione l’eventuale esercizio della facoltà di prelazione sul bene alienato.

La P..A. può, in altre parole, decidere di acquistare il dipinto dal proprietario al medesimo prezzo da questi contrattato nell’atto di vendita. Di fatto, per il proprietario del bene non deriva alcun effetto negativo da un’eventuale scelta della P.A. di esercitare il diritto di prelazione poiché il prezzo di vendita rimane inalterato mentre a cambiare è solo l’acquirente.

La prelazione può essere esercitata, dalla pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia (nel caso in cui la denuncia sia stata inviata con raccomandata, il proprietario può avere conoscenza di tale momento attraverso l’avviso di ricevimento postale).

Durante la pendenza di questo termine, l’atto di vendita rimane “congelato” (si tratta della cosiddetta “vendita con condizione sospensiva”) e al venditore è fatto divieto di consegnare il bene all’acquirente: ai fini pratici, il contratto non può esplicare i suoi effetti (consistenti, normalmente, nella consegna del bene a fronte del pagamento di un prezzo pattuito) fino a che non siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della denuncia (o il diverso termine previsto dalla legge).

Il proprietario del bene che effettui la consegna del bene prima del decorso dei sessanta giorni è punito con una sanzione penale.

Una volta decorso tale termine senza che il privato abbia avuto notizia dalla P.A. della volontà di acquistare il bene, la prelazione non può più essere esercitata e la vendita può considerarsi perfezionata tra le parti originarie ed essere portata, quindi, a compimento tra i privati.

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